SULMONA – L’ordinanza sulle misure restrittive viene divulgata agli organi di informazione alle 20.54 e la validità scatta da oggi, con chiusura anticipata delle attività alle 20. Cioè 54 minuti prima. La validità è di una settimana da oggi.
Il presidente della Regione firma l’ordinanza retroattiva che riguarda, oltre ai Comuni di Sulmona, Bugnara e Pettorano sul Gizio, anche Lucoli e Civita d’Antino.
Nel provvedimento si fa riferimento a “negozi, alimentari, bar ecc”, senza specificare sui ristoranti.
Ecco il succo dell’ordinanza:
- obbligo mascherine anche all’aperto h24;
- accesso scaglionato negli esercizi commerciali, con sosta all’interno dell’esercizio limitata al
tempo necessario all’acquisto/consumazione del bene; - divieto di feste ed eventi pubblici e privati che comportino assembramenti;
- chiusura anticipata alle ore 20 degli esercizi commerciali (negozi, alimentari, bar etc) ;
- obbligo di tenuta del registro accesso clienti da parte degli esercenti la ristorazione;
- divieto di pratica degli sport da contatto.
- l’applicazione delle misure restrittive di cui al precedente punto 1 decorre a far data dalla presente ordi- nanza e per il termine di giorni 7;
- lepresentimisurerestrittivepotrannoesseremodificate,sospeseoprocrastinateasecondadell’anda- mento della situazione epidemiologica ;
- leAutoritàSanitarieLocalisonochiamateadimplementarel’attivitàdiinformazione,dimonitoraggioe controllo del rispetto delle restrizioni occorrenti ;
- lapresenteOrdinanzaètrasmessaalPresidentedelConsigliodeiMinistri,alMinistrodellaSalute,alPre- fetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
- lapresenteOrdinanzaèpubblicatasulsitoistituzionaledellaRegione.Lapubblicazionehavaloredinoti- fica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regio- nalenelterminedisessantagiornidallacomunicazione,ovveroricorsostraordinarioalCapodelloStatoentro il termine di centoventi giorni.