Centrale Snam, il Tar conferma il via libera

SULMONA – Il Tar Lazio rigetta il ricorso della Regione contro il via libera alla centrale della Snam arrivato dal governo a dicembre 2017. Un precedente molto importante che segna un decisivo punto a sfavore nei confronti della battaglia contro la Snam. Soprattutto la conferma all’iter compromette anche l’esito dei ricorsi già presentati dal Comune di Sulmona e dai Comitati.

La Regione Abruzzo contestava il mancato assoggettamento a VAS del progetto relativo alla Centrale di compressone. Per il Tar però “nel caso in esame, non era necessario l’assoggettamento a VAS per la localizzazione dell’opera”, trattandosi “di valutazione che spettava all’Autorità competente che gode, al riguardo, di ampio potere discrezionale”; in più, l’impianto “è anche destinato ad essere sottoposto ad una futura Autorizzazione Integrata Ambientale, senza la quale non potrà essere messo in esercizio”. Con altro motivo di ricorso, la Regione Abruzzo deduceva che la deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri “avrebbe svolto un’inadeguata comparazione e ponderazione degli interessi coinvolti, lasciando prevalere l’interesse ‘economico’ dell’operatore rispetto a quello ‘ambientale’ e sottovalutando gravemente, in particolare, il rischio derivante dall’inquadramento sismico del territorio di Sulmona”. I giudici amministrativi, però hanno ritenuto che nel complesso “non può dirsi che vi sia stato uno sbilanciamento, nella comparazione e valutazione degli interessi confliggenti, a tutto vantaggio dell’interesse economico-imprenditoriale della Snam e a discapito dell’interesse ambientale e della sicurezza dei cittadini”, anche perché “l’opera fa parte di un articolato progetto, di sicuro rilievo strategico, il quale mira ad assicurare l’approvvigionamento energetico ai cittadini e alle imprese nell’ambito di vaste aree regionali e dell’intero Paese”. Quanto ai sollevati rischi ambientali e sismici, infine, “è bene ribadire che la valutazione compiuta in materia di VIA dall’Amministrazione è espressione di discrezionalità tecnica e, pertanto, essa è insindacabile, se non per vizi macroscopici di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e infondatezza”.

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