Il parere del consigliere Pingue sulla partecipazione di Asm nel Cogesa

SULMONA – Riportiamo di seguito in versione integrale un comunicato del consigliere comunale Fabio Pingue. “Dalle parole ai fatti. Questa mattina ho inviato una lettera ai Sindaci di Sulmona Casini e dell’Aquila Biondi e all’amministratore di Cogesa Margiotta  oltre che i presidenti delle Commissioni Controllo e Garanzia di Sulmona e L’Aquila in merito alle criticità riguardo la partecipazione di ASM spa in Cogesa spa.

Ho chiesto un chiarimento rispetto a:

1. Le recenti modifiche apportate da Cogesa al proprio statuto, con le quali si è consentito di ammettere nella compagine societaria anche società partecipate, non sono state oggetto di approvazione dai parte dei consigli comunali già soci, con evidenti dubbi di regolarità della modificazione introdotta.
2. L’acquisto azionario da parte di ASM, non è supportato da nessun atto autorizzativo da parte degli organi deliberativi del Comune dell’Aquila e, dunque, appare privo di reale efficacia.
3. Ad ASM sono state applicate da Cogesa, ormai da mesi, le tariffe agevolate previste per i soli soci. Beneficio, quantificabile in circa euro 200.000,00 di cui la partecipata aquilana si sarebbe avvantaggiata, in considerazione di quanto sopra rilevato, senza legittimo titolo.
4. A seguito delle intervenute dimissioni del precedente Amministratore di ASM s.p.a., è stato recentemente affidato l’incarico a Paolo Federico che, in quanto anche Sindaco del Comune di Navelli, eserciterebbe nell’assemblea Cogesa, il diritto di voto per entrambi gli enti, con patente conflitto di interessi.
Questi atti, se non prontamente ovviati, comporteranno effetti gravemente
pregiudizievoli per sia per il Comune dell’Aquila, che per ASM spa, Cogesa s.p.a. e anche per il Comune di Sulmona.

Quest’ultimo, in particolare, potrebbe riscontrare serie difficoltà nel procedere al rinnovo dell’affidamento diretto dei servizi a Cogesa S.p.A. -anche a fronte della sentenza di condanna già subita- qualora non avesse l’assoluta certezza che il requisito della prevalenza, necessario per la conservazione della natura di ente in house, non sia in alcun modo revocabile in dubbio.”

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