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 Gruppo Consiliare Comune di Sulmona Sulmona, 30 giugno 2006 Preg.mo Sig. Sindaco Dott. Franco La Civita 67039 SULMONA Spett.le Corte Dei Conti Via San Berardino 67100 L’AQUILA Spett.le Regione Abruzzo Ufficio Politica della Casa C.A. Dott. Bafile 67100 L’AQUILA All’On.le Prefetto Dott. Giovanni Troiani p.zza S.Francesco 67100 L’AQUILA Preg.mo Comandante VV.UU. 67039 SULMONA Al Presidente del C.C. Dott. Giulio De Santis 67039 SULMONA OGGETTO: Delibera G.M. n° 202 in data 15.06.2006 Con la delibera in oggetto che si allega in copia per gli Enti in indirizzo, la Giunta Municipale ha deliberato di “produrre istanza alla Regione Abruzzo Settore LL.PP. e Politica della Casa, affinchè venga adottato idoneo provvedimento che disponga l’esclusione dell’immobile già adibito ad alloggio parcheggio sito in viale Mazzini (ex scuola elementare), come da allegata planimetria, dai fini propri dell’edilizia residenziale pubblica, per destinarli, a sede dell’emittente televisiva ONDA TV di Sulmona” . PREMESSO: Tra le motivazioni che hanno indotto la Giunta a deliberare in tal senso si evince: 1. che l’immobile è stato oggetto di interventi per il recupero di 30 unità abitative inserite nel programma di edilizia sovvenzionata biennio 1988/1989 della Regione Abruzzo provvedimento n. 125/20 del 14.11.89; 2. che il relativo progetto è stato approvato con delibera consiliare n° 6/C del 23.01.1991; 3. che sin dal 10 aprile 1987 e, cioè da epoca anteriore agli atti di cui ai precedenti capoversi, i locali erano occupati dall’emittente televisiva ONDA TV in forza della delibera del C.C. n. 46 del 10.04.1987; 4. che l’emittente televisiva ONDA TV ha provveduto ad effettuare lavori di ristrutturazione e che tale immobile ha perso la sua vocazione originaria e pertanto non risulta più idoneo alla destinazione di civile abitazione; 5. che l’immobile ha un’organizzazione distributiva interna non rispondente ai moderni criteri di agibilità e che inoltre non sono soddisfatte le norme stabilite in materia di contenimento dei consumi energetici; 6. che il contenzioso avviato dal Comune di Sulmona per morosità del locatario non ha permesso sino alla pronuncia del Tribunale di Sulmona e della Corte dei Conti di stipulare un regolare contratto di locazione tra Amministrazione e locatario; 7. che tale contenzioso si è concluso con la firma di un atto di transazione che risolveva ogni reciproca pendenza tra le parti; 8. che le attuali esigenze abitative trovano copertura nel patrimonio comunale; Tutto ciò premesso si ritiene di sottoporre alla Sua attenzione, nonché agli Enti ed Autorità cui la presente è inviata, l’impraticabilità di tale richiesta. A tal proposito si fa rilevare: a. che nonostante l’immobile fosse già occupato dalla emittente televisiva ONDA TV dal 10 aprile 1987 il comune ritenne, per le esigenze legate all’emergenza abitativa, di chiedere finanziamenti per realizzare, anche in quel fabbricato, un alloggio parcheggio, ottenerli ed eseguire i relativi lavori; b. che da informazioni assunte presso gli uffici comunali competenti sembrerebbe che nessuna autorizzazione sia stata rilasciata all’emittente ONDA TV per effettuare lavori di ristrutturazione peraltro non indicati nell’atto deliberativo e, quindi, non ben identificati; c. che non ci sono elementi per poter affermare che l’immobile abbia perso la sua vocazione originaria; d. che non si può affermare, in carenza di un parere tecnico, che l’immobile ha un’organizzazione distributiva interna non rispondente ai moderni criteri di agibilità e che inoltre non siano soddisfatte le norme stabilite in materia di contenimento dei consumi energetici; e. che il contenzioso si è concluso con la firma di un atto di transazione che potrebbe contenere un vizio di legittimità. Difatti, tra i patti in esso sanciti figura anche la concessione in locazione dello stesso immobile e la contestuale e mai avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione peraltro alla risibile somma di 150 euro mensili. Tale contratto di locazione, infatti, non è stato stipulato forse perché, all’epoca della transazione, non era possibile sottoscriverlo per la destinazione d’uso dell’immobile (casa parcheggio). Questa situazione, a giudizio dello scrivente protebbe aver reso nullo lo stesso atto di transazione per il venir meno di una delle condizioni in esso previste; f. che sarebbe opportuno verificare, con puntualità ed attenzione, se le esigenze abitative trovino copertura nel patrimonio comunale atteso che, da informazioni assunte presso l’ufficio preposto, vi sarebbero alcune domande in attesa di essere evase; g. che la planimetria, allegata all’atto deliberativo, non risulta essere conforme allo stato dei luoghi. Per quanto sopra invito la Sv.: 1. a valutare, esercitando il principio di autotutela, l’opportunità di revocare l’atto in oggetto e soprassedere ad eventuali richieste effettuate agli Enti sovraordinati per l’ottenimento della modifica di destinazione d’uso; 2. a verificare le opere di ristrutturazione eseguite nonché le autorizzazioni rilasciate per l’esecuzione delle stesse; 3. a valutare l’opportunità sociale di mutare la destinazione d’uso di tale immobile; 4. a voler fornire risposta scritta ed in aula alla presente che, per quest’ultima richiesta, assume il carattere anche di interpellanza. Cordiali e distinti saluti |